Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, anche "Decreto" o "D. Lgs. 231/01"), emanato in esecuzione della Legge Delega di cui alla legge n. 300/2000, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico il regime della "Responsabilità Amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica".
Tale decreto ha introdotto una nuova forma di responsabilità della società, qualificata come amministrativa, ma sostanzialmente di natura penale, per reati commessi da:
a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dell'ente (cd. "Apicali", art. 5 comma 1, lett. a);
b) persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (cd. "Sottoposti", art. 5 comma 1, lett. b)
Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono che, ove uno dei reati di cui al Decreto sia commesso da un Apicale o da un Sottoposto nell'interesse o a vantaggio dell'ente giuridico, questo possa essere esente da responsabilità qualora abbia:
• adottato ed efficacemente attuato al proprio interno un "Modello di organizzazione, di gestione e controllo" idoneo a prevenire tali reati;
• nominato, al suo interno, un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello citato nel punto elenco precedente.
Secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del Decreto, tale Modello deve in particolare rispondere alle seguenti esigenze:
1. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
5. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
Sebbene il D. Lgs. 231/01 ponga l'accento sulla funzione "esimente" del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per l'ente, il Modello ha in primo luogo una funzione "preventiva" in relazione ai reati di cui al Decreto e, più in generale, è volto ad assicurare che l'attività dell'ente risponda pienamente a un parametro di "legalità".
Mediberg, il cui Modello Organizzativo e Gestionale è in vigore dal 2014, dopo un articolato processo di risk assesment ed analisi ha recentemente:
1. aggiornato il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01, che risulta oggi composto dai seguenti documenti
2. proceduto alla nuova nomina dell'Organismo di Vigilanza.
Cliccare sui link sottostanti per visualizzare:
ORGANISMO DI VIGILANZA
Secondo quanto previsto dalla "Parte Generale" del sopra citato Modello, l'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione interna, in merito a quegli atti, comportamenti od eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini del Decreto.
Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 del Codice Civile.
Per quanto concerne agenti, partner commerciali, consulenti, collaboratori esterni, in generale per i c.d. Soggetti Terzi, è previsto un obbligo di informativa immediata a loro carico nel caso in cui gli stessi ricevano, direttamente o indirettamente, da un Sottoposto o Apicale della Società una richiesta di comportamenti che potrebbero determinare una violazione del Modello.
Tutti i Terzi Destinatari, ove interessati, potranno effettuare segnalazioni all’Organismo di Vigilanza Mediberg tramite l’utilizzo dell’apposito canale informatico, raggiungibile digitando la seguente URL: whistleblowersoftware.com/secure/mediberg